(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 15 febbraio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 45/2003 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita'), e' sostituita dalla seguente: «c) le modalita' per giungere a un'immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada, contiene anche l'indicazione del nome dell'azienda agricola;». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 6 febbraio 2013 ROSSI (Omissis).