(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  7  del
                          15 febbraio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 45/2003 
 
  1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale
5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle  strade  del  vino,  dell'olio
extravergine di oliva e dei prodotti  agricoli  e  agroalimentari  di
qualita'), e' sostituita dalla seguente: 
  «c) le  modalita'  per  giungere  a  un'immagine  coordinata  della
strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica  definita
con particolare riferimento all'articolo 39,  comma  1,  lettera  C),
capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo
codice della strada), che, nelle  vicinanze  delle  aziende  agricole
aderenti  alla  strada,  contiene  anche   l'indicazione   del   nome
dell'azienda agricola;». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 6 febbraio 2013 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).